Reclami


I reclami e le dichiarazioni di insoddisfazione riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Berkshire Hathaway International Insurance Limited Rappresentanza Generale per l'Italia

Corso Italia 13, 20122 – Milano MI

Fax: +39 02 49524987

E-Mail: reclami@bh-italia.com

L'Ufficio Reclami provvederà a fornire il riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo (con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori). I reclami relativi al comportamento dei broker e dei loro dipendenti/collaboratori saranno gestiti direttamente dal broker interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente al broker, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché l'intermediario provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora non fosse soddisfatto dell'esito del reclamo di competenza della Compagnia (o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo), il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, con le seguenti modalità:

trasmettendo anche copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il riscontro della stessa.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS devono contenere:

  1. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  2. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
  3. breve descrizione del motivo di lamentela;
  4. copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione (o all'intermediario) e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.ivass.it, ove è presente un modello scaricabile tramite link:


In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale quali la mediazione, obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

Relazione andamento reclami